Statuto

Titolo I DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI del PIEDE”, di seguito A.I.A.P., libera associazione apolitica e senza scopo di lucro che raccoglie l’adesione di tutti gli appassionati, professionisti e praticanti, che intendono promuovere la diffusione e lo sviluppo della tecnica zonale del piede in genere, la sua diffusione ed implementazione, e di tutte le materie complementari ad essa associate.

Art.2 SCOPO

L’Associazione ha per scopo lo sviluppo e la formazione attraverso manifestazioni di carattere informativo e divulgativo, nonché pratico della tecnica zonale riflessa. Si propone di agevolare l’aggiornamento e la divulgazione della materia a livello nazionale ed internazionale, l’avanzamento della corretta informazione pubblica della disciplina e l’edizione di materiale inerente lo scopo sociale. L’Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo attraverso la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, eventi sociali, corsi di avvicinamento ed approfondimento nonché attività ricreative e culturali.

Art.3 DURATA- SEDE-PATRIMONIO SOCIALE

La durata dell’Associazione ” A.I.A.P. ” è illimitata. L’Associazione ” A.I.A.P. ” ha la sua sede legale a Carugate (MI), 20061,Via S.Cecilia 20 Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui l’Associazione divenga proprietaria.

Art.4 COLLABORAZIONI ESTERNE

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione con delibera del proprio organo direttivo può decidere di avvalersi di collaboratori esterni regolarmente assunti con forma contrattuale più affine alle esigenze stesse dell’apporto di lavoro nonché della durata della prestazione.

 

Titolo II DEI SOCI

 

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

La domanda di ammissione dei singoli appassionati all’Associazione deve essere firmata dal richiedente il quale deve dichiarare l’osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione qualora compilata in tutte le sue parti, accompagnata dal pagamento della quota sociale annuale di spettanza del singolo aspirante socio, darà diritto a diventare socio. Il Presidente dell’Associazione avrà cura di informare gli aspiranti Soci dell’eventuale non accettazione delle domanda dovuta ad irregolarità formali nonché dichiarate ragioni di conflitto verso lo scopo sociale dell’associazione. La domanda di ammissione a Socio può essere presentata più volte in ottemperanza alle disposizioni dell’Art. 12 del presente statuto. In base alle disposizioni di legge ex 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione.

Art.6 SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno concorso alla fondazione dell’Associazione ” A.I.A.P. ” e firmato l’atto costitutivo dell’Associazione in data 17 gennaio 2013

Art.7 SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari gli iscritti ammessi ai sensi del precedente Art.5 che partecipano alle attività dell’Associazione ” A.I.A.P. ” e contribuiscono al suo sviluppo.

Art.8 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

1- Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo entro il 10 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.

2-La quota di iscrizione annuale deve essere versata contestualmente alla richiesta di accettazione a socio o in fase di rinnovo negli anni successivi.

3-Qualora la quota di iscrizione non venga pagata, il Socio ritardatario sarà invitato a versarne l’importo. Finché il Socio ritardatario non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti dell’Associazione non potrà frequentare la Sede Sociale ed usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci. Il Socio che sia in ritardo di oltre un anno nell’adempimento di tutte le sue obbligazioni nei confronti dell’Associazione verrà escluso ai sensi dell’articolo 11 lettera b)

4-La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.

5-In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, i Soci che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Art.9 RISORSE FINANZIARIE E LORO GESTIONE

L’associazione non ha scopo di lucro. Pertanto, le risorse finanziarie devono essere impiegate per il solo soddisfacimento delle risoluzioni del direttivo finalizzate al soddisfacimento delle esigenze degli iscritti. Tali risorse hanno origine dalle quote di iscrizione versate dai soci e da contributi volontari (da considerarsi al pari di donazioni e pertanto non risarcibili), da quote versate da terzi (quali sponsorizzazioni) nei limiti consentiti dalla legge. La gestione delle risorse è affidata al tesoriere —non al presidente— ed è controllata dal consiglio direttivo. I bilanci sono redatti dal collettivo del consiglio. Tutti i soci possono chiedere di visionare bilanci e resoconti. Il consiglio direttivo si riserva il diritto di devolvere parte del fondo cassa per scopi benefici.

Art.10 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio nel caso ve ne sia, verrà interamente devoluto in beneficenza.

Art.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde: a) per recesso. Comunicando in forma scritta al consiglio direttivo la sua volontà di uscire dalla compagine sociale anticipatamente alla scadenza naturale dell’anno solare. b) per radiazione ed esclusione. Nei casi previsti dall’articolo 28. In tal caso il Socio radiato perderà ogni diritto nei confronti dell’Associazione, compreso il diritto alla restituzione della quota di iscrizione già versata.

Art.l2 RIAMMISSIONE DELL’EX SOCIO

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione, e dovranno nuovamente versare gli eventuali contributi di iscrizione. Decorsi due anni dall’ultimo anno sociale d’iscrizione all’A.I.A.P., la riammissione nella compagine sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del consiglio direttivo che valuterà caso per caso secondo lo spirito del buon padre di famiglia.

 

Titolo III DEGLI ORGANI SOCIALI

 

Art. 13 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione ” A.I.A.P. “: a) L’assemblea dei soci (ordinari e fondatori) b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo d) il Collegio Sindacale Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate. Titolo IV DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.14 DIRITTO DI INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci. ancorché assenti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i Soci Fondatori e tutti i Soci Ordinari. Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare da altro Socio mediante regolare delega scritta da presentarsi all’Assemblea al momento dell’apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di N° 2 (due). L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno entro il 30 novembre, mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea e dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera, da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica ed affisso all’Albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’Assemblea Ordinaria provvede: a) all’esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo b) alla nomina e/o conferma: – del Consiglio Direttivo – del Collegio Sindacale c) a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali e gli eventuali contributi dei Soci; d) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione dell’Associazione che sia sottoposto al suo esame. e) su eventi eccezionali

Art. l 6 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera – da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica – ed affisso all’Albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, nonché su apposita bacheca all’interno del sito internet dell’associazione. L’Assemblea Straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dello Statuto Sociale; b) sulla messa in liquidazione e scioglimento dell’Associazione.

Art. 17 COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Trascorsa un’ora dall’ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora dall’ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l’Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati. L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con le seguenti maggioranze: 1. per le delibere concernenti il punto a) dell’articolo 16 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto. 2. per le delibere concernenti il punto b) dell’articolo 16 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 18 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri, da un gruppo di almeno un terzo dei Soci o quando sia formalmente richiesto dal Collegio Sindacale.

Art. 19 VOTAZIONI

Ogni Socio ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione annuale all’Associazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l’Assemblea o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l’Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i Soci presenti. In caso di parità di voti, l’Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.

Art. 20 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente da lui delegato. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell’Assemblea viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei Soci presenti. I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

 

Titolo V DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 21 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri (il Presidente e due Consiglieri). Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 22 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante cooptazione, il numero dei propri membri, salvo ratifica delle nomine così avvenute da parte dell’Assemblea che dovrà tempestivamente essere convocata allo scopo. I Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio. Qualora, nel corso dell’anno sociale, il Consiglio Direttivo perdesse, per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina dell’intero Consiglio che sarà composto come previsto nel precedente articolo 21 La convocazione sarà fatta dal Presidente uscente o, in sua mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale. In caso di vacanza della carica di Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente lo sostituirà sino all’Assemblea ordinaria indetta allo scopo della ratifica della nomina del nuovo Presidente designato come previsto nel precedente articolo 20.

Art. 23 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e firma i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

Art. 24 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera – da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica – almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio, sarà possibile utilizzare anche la bacheca messa a disposizione sul sito internet dell’associazione.

Art. 25 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza del componenti del Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Sociale. Esso, tra l’altro: a) provvede alla redazione del programma delle attività Sociali, sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; b) redige un Regolamento dell’Associazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento dell’Associazione; c) redige il bilancio d’esercizio ed il bilancio preventivo; d) delibera sull’ammontare della eventuale quota d’iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai Soci, in occasione di manifestazioni particolari. e) decide sulla conformità della domanda di ammissione all’Associazione dei Soci Ordinari; f) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione; Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

 

Titolo VI DEL COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 27 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra non Soci che nominano il Presidente nella prima riunione. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 28 DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, procedendo alla revisione dei conti e del bilancio. Il Collegio Sindacale può chiedere al presidente la convocazione del Consiglio per avere chiarimenti sull’andamento dell’esercizio sociale. Quando il Collegio Sindacale ritiene che il Consiglio Direttivo con il suo operato possa ledere gli interessi dell’associazione, deve senza indugio, richiedere la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’ articolo 16 dello statuto. Il Collegio Sindacale ha inoltre funzione di amichevole compositore nelle controversie insorte tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci fra loro. Inoltre svolge funzione di controllo sul corretto utilizzo del patrimonio sociale. Esso, inoltre, è competente a decidere in primo grado su ogni controversia insorta per la violazione da parte di Soci a norme dello Statuto o di Regolamenti dell’Associazione; Su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno due Soci, il Collegio Sindacale delibera il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti nei confronti dei Soci: a) censura scritta; b) sospensione temporanea; c) esclusione e radiazione. La decisione, adottata dopo avere sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso, viene depositata presso la Segreteria dell’Associazione e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., i quali potranno ricorrere al Collegio sindacale presentando nuove ed eventuali documentazioni a discolpa.

 

Titolo VII DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

 

 

Art. 29 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio,con la relazione del Consiglio Direttivo,nonché il bilancio Preventivo devono essere depositati nella sede sociale entro i quindici giorni che precedono quello in cui l’Assemblea è stata indetta affinché i revisori dei conti ed i soci che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.

 

Titolo VIII DELLO SCIOGLIMENTO

 

Art. 30 NOMINA DEL LIQUIDATORE

Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità previste dall’articolo 16 del presente Statuto, l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, delle attività Sociali residue dopo l’avvenuta estinzione delle passività.

 

Titolo IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci sulla validità, sull’interpretazione o sulla esecuzione del presente statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra soci e amministratori e/o la società, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto. In caso di disaccordo circa la nomina dell’arbitro unico la controversia sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi dal presidente “pro-tempore” del Tribunale di MILANO, il quale nominerà anche l’Arbitro della parte che non avesse provveduto altra designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina dell’ Arbitro designato dalla parte che promuove l’arbitrato. Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga l’accordo circa la nomina dell’arbitro unico, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente “pro-tempore” del Tribunale di MILANO, su istanza della parte più diligente, intimate le altre. Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente della Camera di Commercio di MILANO, assume la Presidenza del Collegio. Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante lettera raccomandata o notifica. Appena accettata la nomina, l’arbitro o il Presidente del Collegio è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l’arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimento. L’arbitro o gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. La sede dell’arbitrato è in Milano, nel luogo scelto dall’arbitro unico o dagli arbitri. L’arbitro o gli arbitri nel giudicare devono osservare le regole di diritto.L’arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 giorni dall’accettazione o dall’ultima accettazione. L’arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.

Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI

La sigla e il nome possono essere utilizzati unicamente dall’Associazione, ancorché dai suoi membri attivi presentando richiesta scritta al consiglio direttivo che valuterà caso per caso. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali.

Statuto A.I.A.P.pdf